Da quando Supreme, Pyrex e Boy London sono stati registrati in Italia e privati delle loro origini straniere, il tema della concorrenza parassitaria è divenuto uno dei più discussi tra gli amanti dello streetwear e non.
Il fenomeno poi è andato via via espandendosi, creando confusione tra gli acquirenti e i numerosi negozianti che ancora non sanno di acquistare articoli non originali, ignorando per esempio che Supreme sia a tutti gli effetti un brand americano.
Rigorosamente made in Barletta (Puglia), i capi di Pyrex e Boy London erano presenti anche a Pitti, salone internazionale della moda, nonostante fosse presente anche Virgil Abloh, ex proprietario di Pyrex (quello originale), scatenando l’incredulità dei più fedeli.
A questo proposito, è in corso una causa contro la società italiana colpevole di contraffazione e concorrenza sleale verso Supreme, così noi di Outpump abbiamo voluto sentire il parere di un esperto per cercare di capire meglio l’intera vicenda.
Abbiamo fatto alcune domande all’Avvocato Alessio Rancan, ecco come ci ha risposto.
D: Ormai tutti sappiamo quanto il fenomeno “Supreme Barletta” sia ben radicato nel nostro Paese. Ma è davvero così semplice prendersi gioco di marchi internazionali come Supreme, Pyrex e Boy London?
R: In realtà non è così facile come sembra. O meglio, può esserlo in una fase iniziale, fino a quando l’azienda copiata non si accorga dell’attività illecita altrui e, di conseguenza, anche in seguito a valutazioni, non solo giuridiche, ma soprattutto commerciali, intenda agire seriamente per tutelarsi. Nel momento in cui decide di tutelarsi, però, la stessa ha a disposizione tutti gli strumenti giuridici per farlo, e l’ordinanza del Tribunale di Milano lo conferma.
Occorre precisare che i diritti d’uso di un marchio sono validi esclusivamente nel territorio dello Stato nel quale la registrazione è effettuata. È quindi nell’interesse dell’azienda che voglia vendere i propri prodotti anche all’estero procedere alla registrazione del marchio in tutti gli Stati di esportazione o nei quali intende concedere il proprio marchio in licenza d’uso.
L’azienda esportatrice, onde evitare la creazione di “Legal fake”, deve presentare domanda di registrazione all’Ufficio Nazionale marchi di ciascun Paese, seguendo le regole previste dalla legislazione nazionale e pagando le relative tasse.
In alternativa, a seconda della diffusione ed importanza del “brand”, è possibile registrare un marchio a livello Europeo presso l’EUIPO (Ufficio dell’Unione Europea per la Proprietà Industriale), estendendo in tal modo la protezione all’intero territorio dell’U.E. o addirittura a livello internazionale, nei 97 Paesi aderenti all’Unione di Madrid, con un’unica procedura amministrata dall’OMPI (Organizzazione Mondiale della Proprietà Intellettuale).
Il Codice della Proprietà Industriale, infatti, in particolare gli articoli 2 e 17, riconosce il diritto di registrare in Italia marchi registrati precedentemente all’estero, secondo quanto stabilito dalle Convenzioni Internazionali e conformemente alle disposizioni applicabili alle domande di marchi nazionali.
Seguendo una di queste tre procedure risulta difficile per un’azienda terza procedere alla registrazione di un marchio simile o identico ad un altro già registrato, anche al di fuori del territorio nazionale, a meno che quest’ultima non riesca a dimostrare capacità distintiva e novità del proprio prodotto.
Nel caso di Boy London e Pyrex il problema riguarda proprio la mancata tempestiva registrazione del marchio nel nostro Paese, con la conseguenza che la vendita di prodotti in realtà “Fake” è risultata possibile anche legalmente.
Per quanto riguarda “Supreme Italia”, invece, il Tribunale di Milano, con la recente ordinanza, ha accertato l’anteriorità della registrazione del marchio da parte dell’originale “Supreme” di Newyork presso l’UIMB (Ufficio Italiano Marchi e Brevetti), avvenuta in data 9 ottobre 2015, ravvisando altresì la fattispecie di concorrenza sleale parassitaria di cui all’art. 2598 n. 3 del Codice Civile che è una norma di carattere generale che vale sempre al di là della registrazione o meno del marchio.
L’art. 2598 è fondamentale, perché molto spesso si pensa che se un marchio non è registrato può essere copiato, ma in realtà non è così.
La norma, infatti dice:
Ferme le disposizioni che concernono la tutela dei segni distintivi e dei diritti di brevetti, compie atti di concorrenza sleale chiunque:
1) usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o con i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
2) diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;
3) si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda.
Le aziende copiate trovano quindi tutela nella normativa nazionale ed internazionale, ben potendo agire in rivendica della paternità dei prodotti e del marchio utilizzato da altri, proprio al fine di evitare che eventuali e ben riusciti raggiri burocratici consentano ai “faker” di prendersi gioco di importanti aziende straniere, affermate a livello internazionale.
D: Queste società “parassita” utilizzano i medesimi segni distintivi dei brand originali creando concorrenza sleale. Cosa gli succederà?
R: Le conseguenze per le società “parassita” andranno verificate caso per caso, a seconda della strada che l’azienda che si ritiene danneggiata deciderà di percorrere.
In ogni caso, qualunque attività illecita inerente la violazione di un marchio aziendale potrà portare ad una ritorsione nei confronti delle stesse a livello sia penale che civile.
Il Codice penale, infatti, prevede la reclusione fino a due anni e multa fino a 20.000 euro per chi vende o mette in circolazione prodotti industriali con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri atti a indurre in inganno il compratore sull’origine, provenienza e qualità del prodotto (art. 517 c.p.).
Allo stesso modo viene punito non solo chi, potendo conoscere dell’esistenza del titolo di proprietà industriale, fabbrica beni usurpando il titolo di proprietà industriale altrui o in violazione dello stesso, ma anche chi, al fine di trarne profitto, detiene per la vendita, pone in vendita con offerta diretta ai consumatori o mette in circolazione i cd. prodotti “fake”.
Salva l’applicazione di queste sanzioni, l’art. 127 del Codice di Proprietà Industriale punisce, a querela di parte, con una multa fino ad € 1.032,91 chi fabbrica, vende, espone o adopera industrialmente oggetti in violazione di un titolo di proprietà industriale valido.
A livello civilistico il Giudice emanerà i provvedimenti opportuni e necessari ad inibire la continuazione dei comportamenti sleali, nonché all’eliminazione degli effetti prodotti dagli stessi, quali ad esempio il divieto di produrre, esportare, commercializzare i prodotti recanti un marchio altrui ed il ritiro dal commercio degli stessi.
Le aziende danneggiate dal comportamento sleale avranno diritto, inoltre, ad ottenere dalle aziende “fake” il risarcimento del danno, il quale verrà quantificato tenendo conto dell’utile lordo che le prime avrebbero realizzato in assenza della condotta illecita o di quello effettivamente realizzato dal concorrente sleale. E’ comprensibile quindi che più grande sarà stato il profitto delle società “parassite” più grande sarà il risarcimento dovuto.
D: Cosa dovranno fare i rivenditori se questi prodotti saranno considerati a tutti gli effetti contraffatti?
R: Anche i rivenditori, come già accennato, potranno subire delle conseguenze per aver messo in commercio consapevolmente dei prodotti “fake”.
Gli stessi, infatti, dovranno rispondere non solo penalmente ma anche civilmente dei danni arrecati alle originali aziende produttrici, nella parte in cui gli stessi abbiano tratto profitto dall’attività illecita, a meno che non provino la loro inconsapevolezza e buona fede.
In ogni caso tutti i rivenditori, consapevoli o meno della falsità del marchio apposto sui prodotti venduti, potranno essere diffidati dal procedere al commercio degli stessi e vedranno questi ultimi oggetto di sequestro a seguito del ritiro dal mercato.
Il problema, a mio parere, dovrebbe essere risolto in anticipo, cercando di incentivare una maggior conoscenza ed una più approfondita analisi della storia dei marchi che un negozio vuole vendere, oltre che delle possibili conseguenze di una vendita illegale di un marchio contraffatto, onde evitare di alimentare la concorrenza sleale e la conoscenza dei “fake” brand ai consumatori.
D: Pensa che in futuro ci sarà più controllo e che, dopo questo fatto, i brand saranno più tutelati in Italia? Cambierà qualcosa?
R: Nessuna certezza per il futuro, ma un cambiamento risulta necessario su tutti i fronti. Ritengo che quando e se verrà data esecuzione alla ordinanza relativa al caso “Supreme” ed i negozianti ne verranno a conoscenza, gli stessi cominceranno a prestare maggiore attenzione ai prodotti da mettere in vendita, educando in tal modo anche i clienti ad un acquisto più consapevole.
Il fenomeno della contraffazione, però, non è facile da eliminare, soprattutto a causa dei prezzi concorrenziali applicati dalle aziende “fake”, che consentono ad un pubblico vastissimo la possibilità di indossare prodotti simili o uguali a quelli originali a persone che non possono permetterselo.
In Italia la tutela garantita dal Codice della Proprietà Industriale e dal Codice Civile è un buon punto di partenza, che potrebbe essere migliorato anche a livello europeo ed internazionale, incentivando le aziende a considerare la registrazione del proprio marchio non solo nel proprio Paese ma in tutto il mondo, fin dall’inizio della propria attività. Insomma il consiglio per tutte le attività imprenditoriali è di investire qualche soldo fin da subito nella registrazione e tutela del marchio, questo per risparmiare poi somme ancor più considerevoli a causa di condotte scorrette da parte di concorrenti.
Ringraziamo l’avvocato Rancan per la disponibilità e per l’esaustività delle risposte.